Libro
I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo I
Della promessa di matrimonio
Art.79
Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire
ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art.80
Restituzione dei doni
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti
a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto
(785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui
s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno
della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art.82
Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è
regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia.
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione
I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.84
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera
di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli
sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto
reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci
giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia
quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che
sia stato proposto reclamo.
Art.85
Inderdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità
di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il
pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione
del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo
finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata
in giudicato.
Art.86
Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio
precedente.
Art.87
Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per
il quale
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti
contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende
da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata
anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva
da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo
84.
Art.88
Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una
è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge
dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata
la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non
è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art.89
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni
dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in baseall'articolo 3, numero 2, lettere b ed
f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui il matrimonio
sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di
uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato
che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo
84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art.90
Assistenza del minore.
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista
il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
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