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Ricordiamo innanzitutto che un matrimonio celebrato in Italia dove almeno uno dei due sposi sia straniero, non è necessariamente valido anche nello Stato di provenienza.

Matrimonio all'Estero
Il codice civile (art. 115) stabilisce che l'italiano che contrae matrimonio all'estero è soggetto comunque alla legge italiana per quanto riguarda la capacità delle persone di contrarre il matrimonio, come dagli articoli 84 e successivi del codice civile: il matrimonio celebrato all'estero sarà valido in Italia qualora si sia compiuta la maggiore età, non si sia interdetti per infermità di mentale, si sia di stato libero e quindi divorziati o non vincolati da precedente matrimonio, non si sia parenti o si abbiano legami di adozione con il futuro coniuge.
Va inoltre considerato l'articolo 27 della Legge 218/95 che afferma che la capacità di contrarre matrimonio è regolata dalle leggi nazionali di ciascun nubendo. In un matrimonio celebrato in un paese straniero, si devono considerare poi le leggi dello Stato in cui avverrà la celebrazione.

Matrimonio con Cittadino Straniero
Il Codice Civile regola anche le nozze di un italiano con uno straniero nel nostro territorio o di due stranieri in Italia (art. 116). Il cittadino straniero è tenuto a presentare certificato dell'autorità competente del proprio Stato, nel quale si dichiari che non ci sono impedimenti al matrimonio. Lo straniero deve aver compiuto i 16 anni di età, non essere interdetto per infermità di mente ed essere di stato libero.