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Ricordiamo
innanzitutto che un matrimonio celebrato in Italia dove almeno uno
dei due sposi sia straniero, non è necessariamente valido
anche nello Stato di provenienza.
Matrimonio
all'Estero
Il codice civile (art. 115) stabilisce che l'italiano che contrae
matrimonio all'estero è soggetto comunque alla legge italiana
per quanto riguarda la capacità delle persone di contrarre
il matrimonio, come dagli articoli 84 e successivi del codice civile:
il matrimonio celebrato all'estero sarà valido in Italia
qualora si sia compiuta la maggiore età, non si sia interdetti
per infermità di mentale, si sia di stato libero e quindi
divorziati o non vincolati da precedente matrimonio, non si sia
parenti o si abbiano legami di adozione con il futuro coniuge.
Va inoltre considerato l'articolo 27 della Legge 218/95 che afferma
che la capacità di contrarre matrimonio è regolata
dalle leggi nazionali di ciascun nubendo. In un matrimonio celebrato
in un paese straniero, si devono considerare poi le leggi dello
Stato in cui avverrà la celebrazione.
Matrimonio
con Cittadino Straniero
Il Codice Civile regola anche le nozze di un italiano con uno straniero
nel nostro territorio o di due stranieri in Italia (art. 116). Il
cittadino straniero è tenuto a presentare certificato dell'autorità
competente del proprio Stato, nel quale si dichiari che non ci sono
impedimenti al matrimonio. Lo straniero deve aver compiuto i 16
anni di età, non essere interdetto per infermità di
mente ed essere di stato libero.
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