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Art.
29
1 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
2 - Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Art. 30
1 - E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2 - Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
3 - La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Art.31
1 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
2 - Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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